L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, di seguito INL, ha risposto al quesito inviato da Cia.
Il testo del QUESITO: le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, potature, piantumazioni, ecc. sono soggette alla normativa sulla patente a crediti? Se oltre alle citate attività si effettuano lavori quali posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, si rientra nel regime della patente a crediti?
La Risposta dell’INL: “sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. L’art. 89 in parola definisce cantiere temporaneo o mobile “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X”. Pertanto, laddove le imprese indicate in domanda si trovino ad operare all’interno di un cantiere che svolga operazioni di cui al citato Allegato X, esse saranno tenute al possesso della patente. Ove le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente a crediti”.
E’ a questo punto evidente che anche le imprese che operano nell’ ambito del verde e in ambito forestale hanno l’ obbligo, nei seguenti casi (indicati ai punti 1 e 2), di conseguire la patente a punti:
1.quando si trovano ad operare in cantieri temporanei o mobili (cosa si intende per cantiere temporaneo o mobile, cosi come definito dalla normativa che riportiamo di seguito, è indicato al punto 3 e 4) per svolgere lavori legati al verde o all’ attività forestale.
2.quando le imprese che operano nel verde e quelle che operano in ambito forestaleeffettuano lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine.
DEFINIZIONE di CANTIERE: E’ definito CANTIERE MOBILE O TEMPORANEO qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, meglio precisati di seguito.
3. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Per informazioni specifiche e per avviare la richiesta della patente contattare:
Novara 0321/398217 Juri e Calogero
Verbania 0323/52801 Chiara e Debora
