Cia Novara Vercelli VCO ricorda che nel rispetto della normativa in materia di DM 14 dicembre 2001, n. 454 “Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica” (denominato gergalmente “buono UMA”) è obbligatorio entro il 30 giugno di ogni anno, effettuare la verifica dei consumi dell’anno precedente che sarà trasmessa contestualmente nella richiesta di assegnazione gasolio in acconto o in quella totale.
Si rammenda per tutte le aziende, di effettuare i prelevamenti necessari allo svolgimento dell’attività agricola in funzione della lavorazioni da effettuare.
Il primo prelievo, per le aziende che non svolgono esclusivamente operazioni di raccolta o essiccazione prodotti, deve avvenire entro il 30 luglio (sempre nel rispetto delle lavorazioni agricole che giustificano l’assegnazione di gasolio).
L’ultimo prelievo per tutte le aziende deve avvenire entro il 20 novembre di ogni anno. Nel caso le aziende effettuino prelievi postumi, questi ultimi saranno tenuti in considerazione per la verifica consumi, quali rimanenza al 31 dicembre.
Per le aziende che svolgono attività di conto terzi (pure o miste) si rammenta che:
- In tutte le fatture deve essere indicata la tipologia di lavorazione – la superficie espressa in ettari – la coltivazione – i litri di gasolio consumanti
- In presenza di fatture di “acconto” o “saldo”, tali diciture devono essere riportate in fattura
- Le fatture di “saldo” devono obbligatoriamente essere emesse entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data della fattura di “acconto”
- Regione Piemonte effettua verifiche in merito la congruità delle fattura (importo della fattura (€) con le lavorazioni dichiarate). Qualora la fattura non fosse congruente, l’azienda sarà bloccata in UMA e non potrà prelevare gasolio sino al chiarimento dell’incongruità
