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Etichette: obbligatorio indicare anche lo smaltimento imballaggi

Dallo scorso 1° gennaio è cambiata la normativa per le indicazioni che riguardano lo smaltimento degli imballaggi da riportare nelle etichette, che coinvolge anche il settore dei vini.

Queste informazioni obbligatorie devono riportare: il tipo di imballaggio, l’identificazione del materiale utilizzato, le indicazioni sulla raccolta (per cui si fa riferimento ai Comuni). Dal prossimo 8 dicembre dovranno essere indicate in etichetta anche le informazioni sull’elenco degli ingredienti (compresi gli additivi) e la dichiarazione nutrizionale dei vini, secondo regolamento UE. Le etichette già stampate possono andare in esaurimento scorte, ma le nuove stampe devono tenere conto del nuovo regolamento.

La dichiarazione nutrizionale sull’imballaggio può essere limitata al valore energetico di 100 ml di vino o di vino aromatizzato, che può essere espresso mediante il simbolo “E” (energia) e la presenza di sostanze allergeniche (es: contiene solfiti), mentre la dichiarazione nutrizionale completa può essere fornita attraverso un’etichetta elettronica (QR Code o url).

Il regolamento UE 2019/934 classifica le seguenti sostanze come additivi:

  • Correttori di acidità: acido tartarico, acido malico*, acido lattico, solfato di calcio, acido citrico
  • Conservanti e antiossidanti: anidride solforosa, bisolfito di potassio, metabisolfito di potassio, sorbato di potassio*, lisozima*, acido ascorbico, dimetil dicarbonato* (DMDC)
  • Stabilizzanti: acido citrico, acido metatartarico, gomma arabica, mannoproteine del lievito, carbossimetilcellulosa*, poliaspartato di potassio*, acido fumarico*
  • Gas e gas di imballaggio: argon, azoto, anidride carbonica
  • Altre pratiche: resina di pino d’Aleppo, caramello*
  • Gli additivi contrassegnati con * non sono autorizzati nel biologico.

Info negli uffici Cia.